
L’istituto della remissione in bonis: in cosa consiste
È un istituto che ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso, denominato della remissione in bonis.
Questa particolare forma di ravvedimento è stata introdotta dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n.16/2012 per ovviare alle dimenticanze relative ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente e che precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per poter usufruire di tale norma è necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Il mezzo obbligatorio, a far data dall’11 giugno 2018, per usufruire della “remissione in bonis” come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, è il modello F24 e, in particolare, i codici tributo 8114 e 8115.
Per procedere occorrerà rispettare i termini e le modalità di seguito elencate:
1) fare riferimento. La Circolare 38/E del 28 settembre 2012; per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali”;
2) effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3) versare contestualmente la sanzione di 250 euro.
Lo studio è a disposizione per l’assistenza al corretto adempimento trattato.

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