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Nuove condizioni per l’accesso al regime forfettario

Nuove condizioni per l’accesso al regime forfettario

regime forfettarioA far data dal 1.1.2020, si dovrà tenere conto di un paio di nuove condizioni per rientrare nel regime forfettario:

  • una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi/compensi ragguagliati ad anno di 65 mila euro, secondo cui non devono essere sostenute spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;
  • una nuova causa di esclusione per coloro che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

In conseguenza delle nuove disposizioni, i contribuenti che decidessero di entrare nel nuovo regime, ma soprattutto quelli che opteranno per la sua conferma nel 2020, devono procedere a verificare il nuovo requisito di accesso (sostenimento di spese per lavoro dipendente non oltre i 20.000 euro lordi) con riferimento all’anno 2019. Per la nuova causa di esclusione (percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 30.000 euro) si ritiene invece di poter fare riferimento ai chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/E/2016, in forza dei quali è necessario far riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente.

Se tale interpretazione venisse confermata, a seguito dell’introduzione delle due disposizioni sopra richiamate, molti contribuenti che erano forfettari fino al 31.12.2019, non potranno più esserlo dal prossimo 01.01.2020.

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Regime forfettario, analisi di convenienza

Regime forfettario, analisi di convenienza

Il Regime forfettario è un Regime fiscale rivolto a coloro che svolgono un’attività autonoma con Partita Iva individuale; è stato introdotto con la legge 190/2014 e la legge di bilancio per l’anno 2019 ha apportato significative modifiche, una su tutte il limite di accesso al regime è stato unificato per tutte le attività e portato a 65.000 euro.

Sono due le principali variabili che indicano la convenienza o meno dell’applicazione del Regime forfettario:
• Le spese sostenute durante lo svolgimento della propria attività.
• La situazione familiare nel complesso.

Le spese sostenute
Una delle principali novità apportata con l’entrata in vigore del Regime forfettario è rappresentata dal modo con cui si determinano le spese sostenute durante lo svolgimento dell’attività per il calcolo del reddito imponibile.
Nel Regime forfettario, il Reddito imponibile non viene determinato in maniera analitica, cioè attraverso la sottrazione tra ricavi e costi conseguiti nel corso dell’anno come negli altri Regimi fiscali, ma si ricava nel modo seguente:

• Si sommano tutte le fatture incassate (non le emesse, solo quelle incassate) così da ottenere i ricavi dell’anno;
• Ai ricavi così ottenuti, si deve applicare il coefficiente di redditività previsto per il proprio specifico Codice ATECO.

Il coefficiente di redditività rappresenta la porzione di reddito che verrà presa in considerazione ai fini del calcolo dell’imposta e dei contributi.
Il reddito escluso, attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività, rappresenta le spese forfettarie.

Esempio:
Il sig. Bianchi svolge l’attività di agente di commercio.
Il coefficiente di redditività corrispondente al Codice ATECO dell’attività di agente e rappresentante è del 62%, e il limite di ricavi generabili, per tutte le attività, è di 65.000 euro.
Ipotizziamo che il sig. Bianchi, nel 2018 abbia conseguito ricavi per euro 45.000.
Per calcolare il Reddito imponibile, si dovrà applicare il coefficiente di redditività ai ricavi complessivi, ovvero: 62% X 45.000.
Si ottiene così un Reddito imponibile di 27.900 euro.

NB: al Reddito imponibile determinato applicando il coefficiente di redditività dovranno essere sottratti i contributi versati nell’anno precedente, ottenendo così il reddito imponibile al netto dei contributi per poter calcolare l’imposta sostitutiva. Al contrario, per quanto riguarda il calcolo dei contributi che si dovranno versare, si dovrà prendere come riferimento il Reddito imponibile lordo. Per semplificare questo esempio, supponiamo che il contribuente considerato non abbia versato contributi nell’anno precedente, e quindi il suo Reddito imponibile lordo coincide con quello netto. Le spese forfettarie sono sempre la differenza tra il 100% e il coefficiente di redditività, in questo caso del 38%, ovvero 17.100 euro.

Situazione familiare
A seconda della propria condizione familiare è possibile valutare la convenienza dell’adesione al Regime forfettario.

Esempio:
Famiglia Bianchi composta da genitori e due figli, con unico reddito entrante.
In questo caso se si aderisce al Regime forfettario, non potranno essere applicate le deduzioni/detrazioni Irpef riservate a coloro con figli a carico. Andranno, quindi, perse importanti somme che potrebbero vanificare i vantaggi derivanti dalla tassazione agevolata del Regime forfettario. Nel caso in cui nella famiglia Rossi i redditi percepiti siano 2 e solo uno di essi soggetto al Regime forfettario, le deduzioni/detrazioni Irpef per figli a carico verrebbero applicate al 100% al reddito non forfettario. Quindi, come è possibile notare, la convenienza dell’applicazione del forfettario è direttamente collegata alla situazione generale del tuo nucleo familiare.

Conclusioni
Quello fin qua illustrato serve a far capire che l’applicazione del Regime forfettario risulta conveniente solamente quando:
• Le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività sono circa quelle che risulteranno dall’applicazione del coefficiente di redditività.
• La situazione familiare complessiva non vanifichi i vantaggi derivanti dalle semplificazioni del forfettario con la perdita di detrazioni/deduzioni Irpef.
• Si è in presenza di altri redditi, quali per esempio quelli da lavoro dipendente o assimilati, in quanto non si subisce il cumulo fiscale e si conservano le deduzioni e detrazioni di legge.

Riprendendo il nostro esempio, se Tizio in realtà durante lo svolgimento della sua attività di agente ha speso una cifra di molto superiore a 17.100 euro che rappresentano le spese calcolate in modo forfettario, dovrà seriamente prendere in considerazione di rinunciare al forfettario, in quanto la parte eccedente agli 17.100 euro di spese sostenute non potrà essere sottratta ai fini del calcolo del Reddito imponibile.

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