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I ricavi e compensi di marzo “stella polare” per il rinvio dei versamenti di aprile e maggio

I ricavi e compensi di marzo “stella polare” per il rinvio dei versamenti di aprile e maggio

covid19L’art 18 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in Gazzetta questa notte sancisce la sospensione dei versamenti tributari e contributivi con le seguenti modalità:

  • Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • Le imprese e i professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Dalla verifica dei presupposti, di cui sopra, sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti relativi:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta nel mese di marzo;
– alla liquidazione dell’IVA di marzo;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del DPR 600/73.
Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) rileva tuttavia che tale soluzione obbliga i soggetti in contabilità ordinaria, che determinano i ricavi in base al principio di competenza, a effettuare le scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza che impatta su più mensilità) per entrambi i mesi di osservazione con un aggravio di costi e incertezze poco comprensibili.
Le stesse difficoltà si paleseranno anche in sede di eventuale controllo da parte dell’A/Entrate, pertanto la scelta normativa appare ancora di più irrazionale. Sarebbe stato più logico e semplice aver preso come riferimento il parametro del fatturato, in modo da avere un dato di facile individuazione e di altrettanto semplice controllo.

Si allegano il Testo della Gazzetta Ufficiale e la circolare dell’associazione ABI emessa a seguito del decreto legge.

 

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