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L’Agenzia delle Entrate comunica le incongruenze risultanti dallo Spesometro

L’Agenzia delle Entrate comunica le incongruenze risultanti dallo Spesometro

Al fine di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate prosegue con l’azione cosiddetta di “compliance” per la determinazione dei volumi d’affari dei contribuenti titolari di partita IVA, i cui dati dello “spesometro” risultino difformi da quelli comunicati dai loro clienti.

La Legge n. 190 del 2014, aveva previsto l’implementazione di alcune comunicazioni da inoltrare ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento dell’8 ottobre n. 237975/2018 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone che specifici soggetti IVA conoscano i risultati del confronto tra i dati da essi comunicati tramite lo spesometro e quelli fatti pervenire dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate con lo stesso mezzo.

Tale comunicazione, inviata dall’Agenzia delle Entrate, è finalizzata ad appurare l’esatto volume d’affari del contribuente interpellato.
I contribuenti possono attivarsi per fornire all’Amministrazione finanziaria elementi ed informazioni utili a chiarire e risolvere eventualmente l’apparente anomalia. In particolare, relativamente alla dichiarazione IVA che sarà oggetto della comunicazione, gli stessi contribuenti saranno in grado di verificare la discordanza dei dati emersi dal confronto effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Infine, avvalendosi degli intermediari incaricati (commercialisti ed esperti contabili), potranno richiedere informazioni ed eventualmente segnalare dati non conosciuti all’Agenzia delle Entrate.

Gli errori, eventualmente riscontrati, potranno essere regolarizzati mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472 – 1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni. Non sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso nel caso in cui siano stati notificati atti di liquidazione, irrogazione sanzioni, accertamento o comunicazioni di irregolarità.

La comunicazione e le informazioni di dettaglio saranno inviate all’indirizzo PEC del contribuente; se esso risulterà inattivo oppure inesistente in INI PEC, l’invio sarà effettuato per posta ordinaria.

Sarà comunque possibile consultare la comunicazione di invito alla compliance, direttamente dal contribuente o per il tramite dell’intermediario, a cui lo stesso ha conferito delega, nel “cassetto fiscale” della propria area riservata presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

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Le operazioni verso non residenti al tempo della fattura elettronica: l’Esterometro

Le operazioni verso non residenti al tempo della fattura elettronica: l’Esterometro

Le fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, rimangono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica che sarà in vigore dal 1° gennaio 2019. Considerato che lo spesometro sarà abolito, sarà introdotto di un nuovo adempimento, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Per esempio: un imprenditore italiano che effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Germania, trasmetterà la relativa fattura in formato cartaceo. In quanto è stato abrogato lo spesometro, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo di presentare i dati presenti nella fattura emessa per tutte queste operazioni con soggetti esteri per mezzo dell’Esterometro.

Nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 viene stabilito che per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmetteranno:
• i dati identificativi del cedente/prestatore;
• i dati identificativi del cessionario/committente;
• la data del documento comprovante l’operazione;
• la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione) e il numero del documento;
• la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Viene stabilito che il termine per effettuare la comunicazione dei dati, è l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.
Per i dati relativi alle fatture passive, il termine è l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione; per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.

Sarà facoltativo emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale (“XXXXXXX”).
Nel campo “identificativo fiscale IVA va inserita la partita IVA comunitaria, mentre per i soggetti extra UE si utilizzerà il codice: “OO 99999999999”. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l’esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

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Segnalazioni discordanze e comunicazione dell’Agenzia relativi a “Spesometro 2017 e 2018” – invito all’adempimento spontaneo.

Segnalazioni discordanze e comunicazione dell’Agenzia relativi a “Spesometro 2017 e 2018” – invito all’adempimento spontaneo.

 

L’Agenzia delle Entrate per facilitare il ravvedimento dei soggetti per i quali rilevano differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate nello Spesometro 2017 dai contribuenti e dai loro clienti (controllo incrociato), ha impostato per questi un metodo di autocontrollo, da effettuarsi previa comunicazione dall’Agenzia.
Le comunicazioni saranno trasmesse al contribuente tramite PEC (o in mancanza per posta ordinaria), oppure saranno consultabili all’interno del suo “Cassetto fiscale”.

Le informazioni conterranno i seguenti dati:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso;
e) modalità per consultare le informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata situate all’interno del “cassetto fiscale”: protocollo, data di invio, somma algebrica delle operazioni rientranti nel volume d’affari, importo totale delle operazioni comunicate dai clienti, operazioni attive che non risulterebbero dichiarate, dati identificativi dei clienti, ammontare degli acquisti trasmessi da ciascuno di essi, dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente, ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali.

I contribuenti interessati, anche tramite intermediari incaricati, possono richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti e hanno la possibilità di regolarizzare gli errori o le omissioni, eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (c.d. “ravvedimento operoso”), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso.

Tutti i dati e gli elementi di cui sopra saranno inoltre resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

 

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